(massima n. 1)
Il danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica non si determina automaticamente in presenza di postumi invalidanti che incidono sull'attitudine professionale. È necessario che il danneggiato dimostri effettivamente che i postumi abbiano generato un concreto pregiudizio economico attraverso la perdita di reddito o di opportunità di guadagno, conformemente ai requisiti probatori degli artt. 2043 e 2697 c.c.