Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5703 del 4 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica non si determina automaticamente in presenza di postumi invalidanti che incidono sull'attitudine professionale. È necessario che il danneggiato dimostri effettivamente che i postumi abbiano generato un concreto pregiudizio economico attraverso la perdita di reddito o di opportunità di guadagno, conformemente ai requisiti probatori degli artt. 2043 e 2697 c.c.

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