(massima n. 1)
Nel caso in cui l'imperita o negligente esecuzione della prestazione sanitaria abbia determinato la perdita della capacitą di procreare, la risarcibilitą del danno non patrimoniale, patito dal figlio della vittima primaria per avere perduto la possibilitą di instaurare il rapporto familiare con altri eventuali fratelli o sorelle, postula la prova non soltanto di un progetto di famiglia pił numerosa, ma anche dello specifico pregiudizio concernente la relazione parentale attesa e definitivamente preclusa, nel contesto familiare di riferimento e in relazione alla possibile evoluzione psicologica individuale del danneggiato. (Nella specie, dopo aver rilevato che la statuizione relativa alla risarcibilitą di tale pregiudizio era ormai coperta dal giudicato, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda in quanto sfornita della relativa dimostrazione, per la quale non poteva ritenersi sufficiente l'allegazione delle circostanze della natura concordataria del matrimonio contratto dai genitori e dell'assenza di altri fratelli).