(massima n. 1)
Dalla natura autonoma rispetto al giudizio penale del giudizio civile conseguente all'annullamento dei capi civili della sentenza penale ex art. 622 c.p.p. discende, da un canto, la possibilitą che le parti possano allegare fatti tali da consentire l'emendatio della domanda, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12310 del 2015, dall'altro, l'applicabilitą delle regole processuali civilistiche sia in tema di nesso causale, sia di valutazione delle prove, in ragione della diversa funzione della responsabilitą civile e della responsabilitą penale.