(massima n. 1)
In caso di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, la responsabilitą si inquadra nell'art. 2052 c.c. e non nell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che il diverso regime dell'onere della prova prevede una presunzione di responsabilitą in capo al soggetto individuato come proprietario, salvo che quest'ultimo dimostri il caso fortuito.