(massima n. 1)
Il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per responsabilitā extracontrattuale decorre dal momento in cui il danneggiato ha sufficiente conoscenza della rapportabilitā causale del danno al comportamento del presunto responsabile e della sua ingiustizia. L'accertamento del termine iniziale da cui decorre la prescrizione compete al giudice del merito ed č incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e coerente.