(massima n. 1)
La struttura sanitaria può essere ritenuta responsabile extracontrattualmente ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il suicidio di un paziente ricoverato, se non ha adempiuto agli obblighi di sorveglianza e controllo derivanti dalla posizione di garanzia, violando i doveri di protezione specifici legati al rischio suicidario noto. La responsabilità non può essere esclusa dalla corretta osservanza dei protocolli generali di spedalità, se non sono adottate misure concretamente adeguate alla prevenzione di atti autolesivi in presenza di evidenti e inequivocabili intenti suicidari del paziente.