(massima n. 1)
La domanda di condanna al risarcimento del danno per la morte di una persona cagionata dal fatto illecito altrui si acquista dai prossimi congiunti iure proprio e non iure hereditario. Pertanto, i congiunti non debbono provare di essere eredi per esercitare l'azione risarcitoria per danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e danno patrimoniale da lesione del credito. La prova della qualitą di erede rileva solo in relazione al danno tanatologico, quando esso sia marginale rispetto alle altre pretese risarcitorie.