Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 14970 del 4 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda di condanna al risarcimento del danno per la morte di una persona cagionata dal fatto illecito altrui si acquista dai prossimi congiunti iure proprio e non iure hereditario. Pertanto, i congiunti non debbono provare di essere eredi per esercitare l'azione risarcitoria per danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e danno patrimoniale da lesione del credito. La prova della qualitą di erede rileva solo in relazione al danno tanatologico, quando esso sia marginale rispetto alle altre pretese risarcitorie.

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