(massima n. 1)
La responsabilitā risarcitoria della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, si configura solo in presenza di un comportamento doloso o colposo dell'amministrazione stessa. La mera illegittimitā dell'atto amministrativo non č sufficiente a determinarne l'illiceitā, essendo necessario accertare un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l'ordinamento e che sia eziologicamente connesso a tale comportamento.