(massima n. 1)
Ai fini della responsabilitā solidale tra committente e appaltatore per culpa in eligendo, ciō che rileva č la responsabilitā aquiliana del committente, con conseguenti oneri probatori integralmente gravanti sul danneggiato a norma dell'art. 2043 c.c. Non č dunque corretto addossare al committente (Italgas) l'onere di provare la propria diligenza nella scelta dell'appaltatore; č il danneggiato (Acea) che deve dimostrare la negligenza nella selezione della ditta appaltatrice.