(massima n. 1)
Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., la Corte di Appello competente per valore, cui la Cassazione penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, deve ritenersi autonoma nell'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie atipica prevista dall'art. 2043 c.c., senza vincolo rispetto all'eventuale giudicato penale di assoluzione. Tuttavia, il giudice civile del rinvio deve considerare attentamente le argomentazioni e gli snodi motivazionali ritenuti carenti dalla Corte di Cassazione penale, evitando di replicare il ragionamento gią censurato.