(massima n. 1)
La qualificazione giuridica della domanda può passare in giudicato e, se ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, è precluso in sede di legittimità invocare una diversa qualificazione. Ciò include il caso in cui la domanda sia stata proposta ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., implicando la necessità di accertare la colpa del convenuto anziché il caso fortuito previsto dall'art. 2052 cod. civ.