(massima n. 1)
La lesione del diritto al voto, costituzionalmente tutelato, per la mancata iscrizione nelle liste elettorali non determina un danno non patrimoniale in re ipsa risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., perché nell'illecito aquiliano il danno non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, che devono essere sempre oggetto di allegazione e prova, anche per presunzioni.