(massima n. 1)
È responsabilità delle pubbliche amministrazioni, e dei loro funzionari, garantire l'immediata messa in sicurezza e il ripristino delle infrastrutture danneggiate, quale obbligo costituzionale derivante dal principio di buon andamento. L'omissione di tali azioni, in presenza di danni persistenti e influenze negative sull'attività commerciale dei privati, può configurare un illecito civile ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.