Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 22179 del 1 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

È responsabilità delle pubbliche amministrazioni, e dei loro funzionari, garantire l'immediata messa in sicurezza e il ripristino delle infrastrutture danneggiate, quale obbligo costituzionale derivante dal principio di buon andamento. L'omissione di tali azioni, in presenza di danni persistenti e influenze negative sull'attività commerciale dei privati, può configurare un illecito civile ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.

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