(massima n. 1)
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno - da responsabilità contrattuale così come extracontrattuale - decorre dal momento in cui il pregiudizio si verifica, e quindi, ove esso consegua all'accoglimento giudiziale di una pretesa altrui, dall'emissione del provvedimento giudiziario suscettibile di essere posto in esecuzione e non dal suo passaggio in giudicato, perché è in tale momento che il danno, da meramente potenziale, diviene attuale.