(massima n. 1)
In materia di immissioni intollerabili ex art. 2043 c.c., la responsabilitā del locatore si configura solo ove abbia concorso al fatto dannoso, anche locando l'immobile con consapevolezza della possibile produzione di immissioni o omettendo iniziative difensive; č necessaria la prova della prevedibilitā del pregiudizio. Non č configurabile una custodia dell'attivitā illecita del conduttore ex art. 2051 c.c. Quanto al condominio, la vigilanza sull'osservanza del regolamento č affidata all'amministratore ex art. 1130 c.c., sicché l'omissione di quest'ultimo non comporta automatica responsabilitā solidale del condominio.