Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 24409 del 2 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La trascrizione tardiva del matrimonio celebrato con rito concordatario, ai sensi dell'art. 8, comma 1, sottocomma sesto, della legge n. 121 del 1985, richiede il consenso di entrambi i nubendi. Il rifiuto del consenso da parte di uno dei coniugi non integra una condotta illecita ai sensi dell'art. 2043 c.c., né può essere assimilato alla violazione della promessa di matrimonio ex art. 81 c.c., rientrando nel diritto di autodeterminarsi del coniuge riguardo agli effetti civili del matrimonio religioso.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.