(massima n. 1)
Nel caso di azione di risarcimento del danno, č onere della parte provare non solo il nesso causale tra la condotta illecita e il danno subito, ma anche l'impossibilitā di recuperare le somme indebitamente corrisposte. Tale accertamento di fatto, se adeguatamente motivato e supportato da prove documentali, non č sindacabile in cassazione.