(massima n. 1)
La cessazione degli effetti penali dovuti all'abolitio criminis non implica la dissoluzione delle statuizioni civili correlate all'illecito originario. Anche se depenalizzato, un comportamento già definitivamente accertato come illecito penale può costituire fonte di responsabilità civile, pur rimanendo disciplinarmente o contabilmente scorretto e configurabile come fatto ingiusto ex art. 2043 c.c. Il giudice civile, investito della questione in sede di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., è tenuto ad effettuare una adeguata valutazione delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice penale.