(massima n. 1)
L'azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., non può essere esperita nei confronti di atti posti in essere da terzi aventi causa del debitore, essendo essa un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale che opera nel rapporto tra creditore e debitore e mira a tutelare il primo dagli atti elusivi posti in essere dal secondo. Eventuali atti dispositivi compiuti da soggetti terzi trovano, invece, la propria sanzione nell'ambito della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 cod. civ.