Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 31191 del 28 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La figura del capo-nave, incaricato della coordinazione delle operazioni di carico e scarico, può essere soggetta a responsabilità aquiliana per condotta omissiva ai sensi dell'art. 2043 c.c., qualora non compia gli obblighi di vigilanza e verifica della sicurezza durante le operazioni di imbarco e sbarco. La disattesa di tali obblighi istruttivi e le direttive operative specifiche possono far insorgere una responsabilità per i danni occorsi durante tali operazioni.

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