Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4246 del 16 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il carattere sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento, sancito dall'art. 2042 c.c. in termini generali, comporta che detta azione non possa essere esperita quando l'impoverito, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare un' "altra azione" - anche fondata su clausola generale, come quella risarcitoria ex art. 2043 c.c. - nei confronti di un soggetto diverso dall'arricchito, secondo una valutazione da compiersi in astratto. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello, che aveva dichiarato ammissibile l'azione d'ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata rispetto a quella contrattuale per il pagamento del residuo prezzo del contratto di cessione di quota latte, in ragione della riconosciuta esperibilitą dell'azione di risarcimento del danno nei confronti della p.a. per il mancato recepimento del trasferimento della quota sul bollettino Aima, previsto quale condizione sospensiva per il pagamento del prezzo).

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