(massima n. 1)
L'interpretazione delle clausole in ordine alla portata ed all'estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, poiché il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevandone l'adeguatezza e la logicità in punto di diritto con riguardo all'interpretazione del complessivo tenore delle clausole della polizza assicurativa che copriva i rischi riconducibili all'attività professionale di un medico ginecologo, in virtù della quale era risultato, in modo chiaro ed univoco, la concreta estensione e portata del rischio assicurato da ritenersi circoscritto all'attività del suddetto medico specialista che effettuava interventi chirurgici, con esclusione anche dei danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato, così ravvisandosi la mancata copertura dell'evento dannoso sostanziatosi nella trasmissione di una grave forma di talassemia alla figlia di una donna sottoposta alla pratica dell'inseminazione artificiale, a cui era stato iniettato, come scaturito dalla prova del D.N.A. e dalle indagini esperite in sede penale, liquido seminale di persona diversa dal marito).