(massima n. 1)
La causa del contratto di assicurazione privata consiste nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore e, pertanto č indubbio che il rischio stesso debba preesistere alla stipula del contratto, pena la sua nullitā. Quello che, invece, deve essere successivo alla conclusione di siffatto contratto, e sempre al fine di evitare la configurabilitā della sua nullitā per essersi l'eventualitā di un fatto sfavorevole (nel quale consiste, appunto, il rischio) giā verificata, č l'evento. Peraltro, nelle assicurazioni private č consentito alle parti convenire la copertura di aggravamenti di malattie preesistenti, che, nel momento in cui si realizzano e vengono accertati, configurano l'evento protetto che legittima l'avente diritto che ne sia stato colpito all'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla polizza stipulata. (Nella specie, la S.C., alla stregua dei richiamati principi generali, ha accolto il ricorso, cassando con rinvio l'impugnata sentenza, con la quale era stata rigettata la domanda di indennizzo proposta da un lavoratore marittimo in relazione all'operativitā di una polizza assicurativa, stipulata per effetto della sua obbligatorietā prevista dal contratto collettivo per l'imbarco degli equipaggi dei piroscafi e delle motonavi da carico superiori a 3000 T.S.L. 24 luglio 1991, per ritiro di libretto di navigazione conseguente a malattia od infortunio professionale od extraprofessionale, disattendendosi la circostanza che l'evento protetto era quello riconducibile all'accertamento delle condizioni fisiche rilevanti ai fini della inidoneitā alla navigazione e non quello relativo all'insorgenza della patologia di base).