(massima n. 1)
In materia di espropriazione per pubblica utilità, la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del provvedimento ablatorio non pone nel nulla gli effetti già realizzati, rendendo giuridicamente impossibile la restituzione del bene espropriato. L'ente espropriante può essere considerato accipiens di buona fede per effetto della pregressa legge che legittimava l'espropriazione fino alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, assoggettandosi alla disciplina dell'art. 2037 c.c. per l'impossibilità di restituire il bene.