(massima n. 1)
L'istituto della gestione d'affari altrui si caratterizza per la funzione solidaristica, in quanto la legge eccezionalmente prevede che l'attivitą svolta da un soggetto non legittimato ricade sul titolare della situazione oggetto di intromissione, sicché, al verificarsi di tutti i requisiti di cui all'art. 2028 c.c., quali l'absentia domini, la spontaneitą dell'intervento del gestore, la consapevolezza dell'alienitą dell'interesse gestito, l'alienitą dell'affare, l'utiliter coeptum, sorge l'obbligo del rendiconto in capo al gestore, il quale non ha diritto ad alcun compenso, ma al mero rimborso delle spese sostenute.