Cassazione civile Sez. I sentenza n. 31662 del 9 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'istituto della gestione d'affari altrui si caratterizza per la funzione solidaristica, in quanto la legge eccezionalmente prevede che l'attivitą svolta da un soggetto non legittimato ricade sul titolare della situazione oggetto di intromissione, sicché, al verificarsi di tutti i requisiti di cui all'art. 2028 c.c., quali l'absentia domini, la spontaneitą dell'intervento del gestore, la consapevolezza dell'alienitą dell'interesse gestito, l'alienitą dell'affare, l'utiliter coeptum, sorge l'obbligo del rendiconto in capo al gestore, il quale non ha diritto ad alcun compenso, ma al mero rimborso delle spese sostenute.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.