(massima n. 1)
Poiché l'istituto della negotiorum gestio, quale disciplinato dagli artt. 2028 e ss. cod. civ., postula lo spontaneo svolgimento di un'attività, da parte del gestore, diretta al conseguimento dell'esclusivo interesse di un altro soggetto, ove al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente abbia provveduto in luogo dei genitori un parente, quest'ultimo non può dirsi legittimato iure proprio a richiedere il rimborso di quanto pagato per il mantenimento ex art. 2031 cod. se manca uno dei presupposti necessari per l'applicazione dell'istituto della gestione d'affari, cioè l'accertamento della presenza nell'agente dello specifico intento di amministrare affari non propri per conto di colui cui gli affari stessi appartenevano e nell'esclusivo interesse di quest'ultimo.