(massima n. 1)
In tema di sconto bancario, nel caso in cui lo scontatario, nel girare le cambiali alla banca, risulti il primo e l'unico girante, e non abbia pertanto alcuna azione di regresso da esercitare a seguito del mancato pagamento, ma solo l'azione diretta nei confronti dell'emittente, il diritto della banca alla restituzione dell'importo anticipato non č subordinato alla levata del protesto, il quale, avendo la funzione di accertare l'inadempimento del debitore principale ai soli fini dell'esercizio delle azioni di regresso, non č necessario nella specie, in quanto l'unica azione che lo scontatario puō esercitare una volta tornato in possesso dei titoli č fatta salva dalla legge indipendentemente dall'adempimento di tale specifica formalitā.