(massima n. 2)
Allorché il contratto di costituzione di pegno riconosca alla banca garantita il potere di disporre dei titoli per soddisfarsi dei propri crediti, si esula dall'ipotesi di pegno regolare, e si rientra, viceversa, nella disciplina, prevista dall'art. 1851 c.c., del pegno irregolare, in base alla quale il creditore garantito acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire al momento dell'adempimento o, in caso di inadempimento, dovrà rendere per quella parte eccedente l'ammontare del credito garantito, determinata in relazione al valore delle cose al tempo della relativa scadenza. Sicché il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non può (per carenza di interesse) e non è tenuto ad insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 53 legge fall., per il soddisfacimento del proprio ordito, essendo la compensazione nel pegno irregolare la modalità tipica di esercizio della prelazione. (Nella specie, il pegno con facoltà della banca di disporre dei titoli che ne costituivano l'oggetto era stato costituito a garanzia di un aumento straordinario del fido, riconosciuto contestualmente e a termine, sebbene deliberato formalmente alcuni giorni dopo; nell'enunciare il principio di cui in massima, la Corte ha escluso che l'estinzione del debito vantato dalla banca fosse assoggettabile a revocatoria fallimentare).