Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19186 del 29 marzo 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Non č abnorme il provvedimento del giudice monocratico che, ritenendo sulla base degli elementi di fatto contenuti nell'imputazione la sussistenza di una circostanza aggravante non formalmente contestata, disattenda la richiesta degli imputati di declaratoria immediata di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e disponga la trasmissione degli atti al dirigente dell'ufficio per la riassegnazione del procedimento al tribunale in composizione collegiale. (In motivazione, la S.C. ha affermato che rientra nel potere del giudice del dibattimento qualificare il dato quantitativo indicato nel capo d'imputazione, relativo al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, come idoneo a configurare l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. citato, e che la regressione del procedimento ai fini dell'assegnazione ad un giudice collegiale non comporta alcuna stasi processuale né alcuna compressione dei poteri spettanti agli organi giudicanti o requirenti). (Dichiara inammissibile, Trib. Milano, 19/09/2017)

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