1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80, [commi 1, 3 e 4,](1) del medesimo testo unico.
2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall'articolo 33 bis o da altre disposizioni di legge.
Note
(1)
L'articolo in esame è stato introdotto nel 1998 con l'art. 169 del d.lgs. n. 51 del 19 febbraio, relativo all'istituzione del giudice monocratico; successivamente è stato sostituito dall'art. 10 della l. 16 dicembre 1999, n. 479. In seguito - a mezzo dell'art. 2 ter del d.l. n. 82 del 7 aprile 2000 e convertito con modifiche nella l. n. 144 de 5 giugno 2000 - è intervenuta una modifica parziale dello stesso riguardante la soppressione dell'articolo nella parte del riferimento ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 80 del d.p.r. 309/1990 riguardante la normativa sugli stupefacenti.
Il nuovo testo individua nello specifico i reati che devono essere attribuiti alla competenza del tribunale monocratico, quali, appunto, la normativa in materia di stupefacenti. Se il testo originario attribuiva alla cognizione del giudice monocratico anche la fattispecie aggravata di cui al secondo comma dell'art. 80 del d.p.r. 309/1990 (escludendo le ipotesi di cui ai commi 1, 3 e 4 del predetto articolo) con la modifica intervenuta nel 2000 con l'art. 2 del d.l n. 82 del 7 aprile, convertito nella l. n. 144 del 5 giugno tutte le ipotesi aggravate dell'art. 80 del predetto d.p.r. appartengono all'attribuzione del giudice in composizione collegiale.
Ciò è avvenuto a causa dell'effettiva differenza tra il limite edittale previsto dalla summenzionata aggravante ed il quantitativo sanzionatorio in termini di pena edittale normalmente attribuito alla cognizione del giudice monocratico.
Il nuovo testo individua nello specifico i reati che devono essere attribuiti alla competenza del tribunale monocratico, quali, appunto, la normativa in materia di stupefacenti. Se il testo originario attribuiva alla cognizione del giudice monocratico anche la fattispecie aggravata di cui al secondo comma dell'art. 80 del d.p.r. 309/1990 (escludendo le ipotesi di cui ai commi 1, 3 e 4 del predetto articolo) con la modifica intervenuta nel 2000 con l'art. 2 del d.l n. 82 del 7 aprile, convertito nella l. n. 144 del 5 giugno tutte le ipotesi aggravate dell'art. 80 del predetto d.p.r. appartengono all'attribuzione del giudice in composizione collegiale.
Ciò è avvenuto a causa dell'effettiva differenza tra il limite edittale previsto dalla summenzionata aggravante ed il quantitativo sanzionatorio in termini di pena edittale normalmente attribuito alla cognizione del giudice monocratico.