(massima n. 1)
La dichiarazione di fallimento successiva all'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della L. Fall. determina l'automatica impossibilitą di attuazione del piano di ristrutturazione e, conseguentemente, la risoluzione degli accordi di ristrutturazione stessi per impossibilitą giuridica sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 1463 c.c.