(massima n. 1)
In tema di accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall., la dichiarazione di fallimento successiva all'omologazione dell'accordo ne rende giuridicamente impossibile l'attuazione, essendo intervenuto un evento che, sovrapponendosi alla procedura minore, inevitabilmente lo rende irrealizzabile e ne determina il venir meno della causa di risanamento, con conseguente risoluzione per impossibilitą giuridica sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. e riespansione dell'originaria obbligazione, da ammettere al passivo del fallimento nel suo iniziale ammontare, detratti i pagamenti eventualmente intervenuti e non pił revocabili ex art. 67, comma 3, lett. e), l.fall..