Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3922 del 13 febbraio 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di società di capitali, l'adempimento dei doveri di controllo, gravanti sui sindaci per l'intera durata del loro ufficio, può essere valutato non solo in modo globale e unitario ma anche per periodi distinti e separati, come si desume dalla disciplina generale, contenuta nell'art. 1458, comma 1, c.c., riferita a tutti i contratti ad esecuzione continuata. Pertanto, poiché l'art. 2402 c.c. prevede una retribuzione annuale in favore dei sindaci, è in base a questa unità di misura che l'inadempimento degli obblighi di controllo deve essere confrontato con il diritto al compenso. 

(massima n. 2)

Il curatore del fallimento che sollevi l'eccezione di inadempimento del sindaco, a fronte della domanda di insinuazione allo stato passivo del suo credito professionale, assumendo che l'istante sia incorso nella responsabilità concorrente e solidale prevista dall'art. 2407, comma 2, c.c., deve fornire la prova di quei fatti storici, attinenti alla gestione ovvero al concreto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sui quali si innesta la deviazione della condotta di vigilanza esigibile dal sindaco e, solo una volta fornita la prova di tali fatti, non semplicemente descritti, può limitarsi a dedurre il difetto di vigilanza dell'organo di controllo.

(massima n. 3)

In tema di responsabilità dei componenti dell'organo di controllo delle società, non è sufficiente, al fine di escludere l'inadempimento dei sindaci, il fatto di avere assunto la carica dopo la realizzazione dei fatti dannosi, ove i soggetti nominati abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori.

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