(massima n. 1)
In tema di azione revocatoria fallimentare, gli estratti conto comunicati dalla banca al cliente e non impugnati, se utilizzati in giudizio dal curatore del fallimento, hanno efficacia di prova tra le parti, non gią quali scritture contabili dell'impresa, a norma dell'art. 2709 c.c., bensģ a norma dell'art. 1832 c.c., richiamato dall'art. 1857 c.c., cioč con riguardo all'effettivitą e alla completezza delle operazioni annotate; ne consegue che, non trattandosi di scritture contabili ex art. 2214-2217 c.c. e non trovando dunque applicazione il principio della inscindibilitą del loro contenuto, essi non sono idonei a provare in modo diretto i contratti, diversi da quello di conto corrente di corrispondenza, in forza dei quali le operazioni sono state eseguite.