Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 9399 del 10 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

A fronte di una domanda di risoluzione per inadempimento, il giudice č tenuto a valutare l'importanza dell'inadempimento stesso, ai sensi dell'art. 1455 c.c., senza poterla implicitamente ricavare dall'accoglimento di una domanda uguale e contraria.

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