Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 26313 del 9 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice, nell'accertamento della gravitą dell'inadempimento rilevante ai fini del recesso o della risoluzione del contratto, deve procedere ad una valutazione complessiva del comportamento delle parti, tenendo conto dell'interesse di entrambe senza limitarsi all'analisi isolata del mancato adempimento di una singola prestazione temporale.

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