(massima n. 1)
Il giudice, nell'accertamento della gravitą dell'inadempimento rilevante ai fini del recesso o della risoluzione del contratto, deve procedere ad una valutazione complessiva del comportamento delle parti, tenendo conto dell'interesse di entrambe senza limitarsi all'analisi isolata del mancato adempimento di una singola prestazione temporale.