Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 18485 del 8 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della risoluzione per inadempimento, è necessario procedere a un esame comparativo del comportamento complessivo delle parti. L'inadempimento del conduttore della durata di pochi mesi può essere ritenuto "di non scarsa importanza" se influisce significativamente sull'interesse principale del locatore di ottenere il corrispettivo pattuito, anche in presenza di un rapporto di locazione trentennale e lavori di ammodernamento eseguiti dal conduttore, la cui pretesa creditoria non sia stata accertata giudizialmente in via definitiva e con prova della loro fondatezza.

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