(massima n. 1)
Nel verificare, in base all'art. 1453, comma 3, c.c., la prontezza dell'adempimento rispetto alla domanda di risoluzione, occorre aver riguardo al momento in cui la detta domanda č stata portata a conoscenza del debitore col perfezionamento della notifica, e non a quello in cui il procedimento notificatorio che la riguarda č stato avviato.