(massima n. 1)
L'entitą minima della morositą del conduttore, suscettibile di determinare la risoluzione del contratto di locazione - elevata a sei mesi dall'art. 22 della l.r. Toscana n. 41 del 2015 (modificativo dell'art. 30, comma 4, della l.r. Toscana n. 96 del 1996) -, si applica ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della menzionata disposizione (8 aprile 2015), ferma restando la necessitą che la suddetta morositą sia interamente maturata al momento della proposizione della domanda di risoluzione, essendo irrilevante quella verificatasi in pendenza del relativo giudizio.