(massima n. 2)
Integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del vettore che, avendo la disponibilitą autonoma della "res" affidatagli, se ne impossessi. (In motivazione, la Corte ha affermato che, diversamente, si versa nell'ipotesi di furto qualora tra il trasportatore e la cosa sussiste un semplice rapporto materiale, determinato da un affidamento condizionato e conseguente a un preciso rapporto di lavoro, soggetto ad una specifica regolamentazione che non attribuisce all'agente un'autonoma disponibilitą sulla cosa medesima).(Vedi, n. 7079 del 1988, Rv. 178616-01).