Cassazione penale Sez. I sentenza n. 35646 del 11 maggio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Con riferimento alla fattispecie associativa di cui all'art. 416-bis c.p., la condotta di partecipazione si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi, sicché essa č riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare - al di lā dello status di generica appartenenza - un suo ruolo specifico, in senso dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, in tal senso ponendosi a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

(massima n. 2)

Le modifiche apportate dagli artt. 405 e 408 cod. proc. pen. dall'art. 22 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. citato, nel caso in cui il pubblico ministero abbia giā disposto l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.

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