(massima n. 2)
Integra il delitto di estorsione il fatto del ladro che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo della restituzione della refurtiva, in quanto la richiesta di denaro in cambio dell'adempimento dell'obbligo giuridico di restituire, che incombe sull'agente, influisce sulla libertą di determinazione del soggetto passivo ed integra, di per sč, minaccia rilevante ai sensi dell'art. 629 c.p.. Tale principio di diritto opera vieppił qualora l'iniziativa della richiesta di denaro in cambio della restituzione del bene sottratto pervenga, come nella presente fattispecie, dall'intermediario, incaricato dalla vittima del furto del recupero della res sottratta, salvo che questi non agisca per meri scopi solidaristici, senza alcun tornaconto personale e nell'interesse esclusivo dello spogliato, giacchč non muta lo schema tipico che muove la vittima alla disposizione patrimoniale in ragione della minaccia implicita della perdita definitiva del bene. (Nella fattispecie, il Tribunale ha avuto cura di precisare, attingendo al patrimonio investigativo, che il ricorrente agģ anche nell'interesse degli estortori, veicolando informazioni e richieste verso la vittima).