(massima n. 1)
Nel mutuo la traditio rei può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario ed in genere ponendo la somma mutuata nella disponibilità giuridica del mutuatario stesso e, una volta avvenuta la traditio, la realità del mutuo non può retroattivamente venir meno in ragione della maggiore o minore durata del tempo in cui permane la disponibilità del numerano, o del titolo rappresentativo di esso, nelle mani del mutuatario, prima che alla somma sia dato l'impiego dal mutuatario medesimo (o anche dal predetto d'accordo con il mutuante) divisato.