Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 30184 del 16 giugno 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Il dipendente di un istituto di credito che svolga funzioni di tesoreria per conto di un Ente locale riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto la sua attivitą non si limita al maneggio del denaro pubblico, né a dare esecuzione agli obblighi di pagamento impartiti dall'Ente, bensģ contempla una pił ampia ingerenza nella complessiva attivitą finanziaria dell'Ente stesso, estesa alla rendicontazione, nei confronti della tesoreria provinciale, dei flussi di denaro in entrata e in uscita, secondo modalitą predeterminate per legge e finalizzate a consentire il controllo sui conti pubblici. (Fattispecie in tema di truffa aggravata commessa dal responsabile del servizio di tesoreria esternalizzato da un Comune che, sostituendo l'indicazione dei beneficiari dei mandati di pagamento, si appropriava delle relative somme di denaro).

(massima n. 2)

Per delineare il confine tra i reati di peculato e truffa aggravata, occorre esaminare il rapporto tra possesso del bene (denaro) e la condotta fraudolenta. Se il pubblico agente possiede o ha la disponibilitą del denaro per ragioni del suo ufficio e usa artifici e raggiri per giustificare un'appropriazione gią avvenuta, si configura il peculato. Viceversa, se tali artifici e raggiri sono necessari per ottenere la disponibilitą di un bene di cui il pubblico agente non ha immediatamente la disponibilitą, si configura la truffa aggravata.

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