Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 29707 del 10 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Le denunce dei redditi costituiscono di norma delle dichiarazioni di scienza e, quindi, possono essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, entro i termini di esercizio dell'attivitą accertatrice dell'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, tale principio non opera quando la dichiarazione assuma carattere negoziale, salvo che il contribuente dimostri l'essenziale ed obiettiva riconoscibilitą dell'errore, ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ.

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