(massima n. 1)
Qualora la dichiarazione fiscale rappresenti una manifestazione di volontā negoziale e non di scienza, l'emendabilitā postuma č limitata a casi di riconoscibilitā essenziale e obiettiva dell'errore, valutabile ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. In mancanza di tali caratteri, la dichiarazione non č modificabile dopo l'entrata in vigore dell'atto impositivo.