(massima n. 1)
In caso di nullità di un contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, può operarsi la conversione del medesimo in contratto di mutuo ipotecario ordinario ex art. 1424 c.c., qualora siano integrati i presupposti di continenza e di comune volontà delle parti verso il risultato pratico perseguito.