(massima n. 1)
Secondo i principi generali del nostro ordinamento (art. 1418 c.c.), deve reputarsi nullo per illiceitā dell'oggetto l'accordo per l'esecuzione di una variante dell'opera, quando la stessa non č assentita dall'autoritā amministrativa in relazione ad un progetto approvato costituente oggetto di un contratto d'appalto, senza che peraltro tale nullitā si estenda all'intero contratto d'appalto, con riferimento alle opere eseguite in conformitā al progetto, restando in tal caso esclusa la possibilitā di far valere i soli diritti nascenti dall'accordo per l'esecuzione della variante che non era stata assentita.