Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 32586 del 23 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Secondo i principi generali del nostro ordinamento (art. 1418 c.c.), deve reputarsi nullo per illiceitā dell'oggetto l'accordo per l'esecuzione di una variante dell'opera, quando la stessa non č assentita dall'autoritā amministrativa in relazione ad un progetto approvato costituente oggetto di un contratto d'appalto, senza che peraltro tale nullitā si estenda all'intero contratto d'appalto, con riferimento alle opere eseguite in conformitā al progetto, restando in tal caso esclusa la possibilitā di far valere i soli diritti nascenti dall'accordo per l'esecuzione della variante che non era stata assentita.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.