Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 10808 del 21 aprile 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di appalto, la realizzazione dell'opera in modo parzialmente difforme dalle prescrizioni del permesso di costruire non determina la nullità dell'appalto, sicché l'appaltatore che abbia agito quale "nudus minister" del committente, seguendone pedissequamente le direttive e le istruzioni nell'esecuzione del contratto, non può ritenersi responsabile per inadempimento e conserva il diritto al compenso.

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