(massima n. 1)
La disposizione contenuta nell'art. 1786 c.c., la quale estende la disciplina del deposito in albergo anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensione, trattorie, carrozze letto e simili, a chiaramente esemplificativa e deve intendersi ampliata fino a considerarvi compresa, in genere, ogni attività imprenditoriale di tal natura da implicare, avuto riguardo all'uso, la necessità di liberare il cliente dalla cura di custodire direttamente le cose che porta con sé, al fine di agevolare il godimento del servizio. Pertanto la responsabilità limitata prevista dal primo comma dell'art. 1784 c.c., ben può trovare applicazione ad una sala da ballo provvista di buffet, trattandosi di un esercizio pubblico, organizzato ad impresa, il cui frequentatore viene liberato, secondo l'uso, dalla cura di custodire direttamente le cose che porta con sé.